Per ricostituzione
della pensione si intende una variazione dell’importo della pensione
determinata dall’accreditamento di contribuzione versata o dovuta per periodi
anteriori alla decorrenza originaria della stessa.
Sulla base dell’art. 5
del D.P.R. n. 488/1968, che disciplina attualmente l’accreditamento di tale
contribuzione, ha il lavoratore è indenne da ritardi dei datori di lavoro
nell’adempimento dei propri obblighi assicurativi ed è tutelato da eventuali
difficoltà incontrate nel procurarsi la documentazione necessaria per
l’accreditamento dei contributi figurativi.
In aggiunta, questa
norma consente di valutare i contributi versati in ritardo come se fossero
stati versati anteriormente alla data di decorrenza della pensione.
Il pagamento delle
differenze dovute sulle rate già maturate e riscosse viene sottoposto alla
prescrizione ordinaria decennale.
La normativa
precedente prevedeva la ricostituzione dalla decorrenza originaria solamente
per contribuzione accreditabile d’ufficio (versamenti volontari, DS, TBC, contributi
agricoli); nel caso della contribuzione accreditabile a domanda (servizio
militare, tessere, malattie), invece, la ricostituzione aveva effetto dalla
decorrenza originaria, in caso di presentazione del documento entro il primo
pagamento della pensione in prima assegnazione oppure dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione del documento (nel caso in cui il documento
venisse presentato successivamente al primo pagamento).
Con l’art. 5 è stato
equiparato il trattamento della contribuzione accreditabile d’ufficio a quello
per contribuzione accreditabile a domanda. Di conseguenza, a partire
dall’1.5.1968, la pensione è riliquidata con effetto dalla decorrenza
originaria; da questa data spettavano gli arretrati nei limiti della
prescrizione decennale. Si tenga presente, tuttavia, che sulle pensioni aventi
decorrenza anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. 488/1968, la
ricostituzione per contribuzione accreditabile a domanda dava diritto agli
arretrati solo per i periodi dall’1.5.1968 in poi.
La ricostituzione
della pensione, come variazione contributiva, si basa su questi presupposti:
Dati questi
presupposti, la pensione verrà ricalcolata in base alle norme vigenti al
momento della decorrenza originaria.
Se in occasione della
domanda di ricostituzione dovessero essere esclusi periodi di contribuzione già
valutati in prima liquidazione, potrebbe verificarsi la perdita del diritto
alla prestazione.
Le ricostituzioni si
effettuano sia d’ufficio che a domanda, considerato che la domanda di pensione
precostituisce per il pensionato il diritto ad avere la pensione calcolata in
base a tutti i contributi versati, accreditati o dovuti, che precedono la
decorrenza originaria della pensione (collocazione temporale).